Sez. 1, Sentenza n. 9863 del 28/04/2006 (Rv. 592103 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Sospensione ex art. 223, secondo comma, codice della strada - Termine da osservarsi a pena di decadenza per l' emissione del provvedimento - Configurabilità - Esclusione - Termine da rispettare - Prescrizione quinquennale - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
Il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 223, secondo comma, codice della strada, non è soggetto ad alcun termine di decadenza, atteso che la norma citata, a differenza della diversa ipotesi di sospensione disciplinata dal precedente art. 218, non fissa alcun termine al riguardo, ma soltanto all'ordinario termine di prescrizione quinquennale. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che vi sia in materia un termine decadenziale di venticinque giorni, dato dalla somma del termine di dieci giorni, previsto dal primo comma del citato art. 223, per la trasmissione degli atti al Prefetto e di quello, di cui al secondo comma della medesima disposizione, di quindici giorni concesso al Dipartimento per i trasporti terrestri, già MCTC, per il parere).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)