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Sez. 1, Sentenza n. 482 del 20/01/1998 (Rv. 511753 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Nozione e caratteri - Difetto irreparabile della assistenza necessaria al normale sviluppo della personalità del minore - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511753-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

In tema di adozione, la "situazione di abbandono" richiesta dall'art. 8 della legge n. 184 del 1983 come condizione per la dichiarazione di adottabilità del minore non ricorre soltanto nella ipotesi di rifiuto intenzionale ed irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali di assistenza, ben potendo risultare, altresì, quale obbiettiva conseguenza di una condotta commissiva che, indipendentemente dagli intendimenti cui essa risulti ispirata (e perfino in contrasto con essi), impedisca o esponga a grave rischio il sano sviluppo psicologico del minore, poiché la nozione di "assistenza" prevista dal legislatore non deve essere intesa in termini meramente quantitativi, implicando, al contrario, una valutazione anche qualitativa delle funzioni genitoriali, in termini di adeguatezza al fine educativo, intese come corretto (e giammai distorto) esercizio del ruolo parentale. Integra, pertanto, gli estremi della "situazione di abbandono" ogni irreparabile difetto di quella assistenza morale e materiale, intesa come idoneo apporto di cure ed affetto, necessario al normale e corretto sviluppo della personalità del minore. (Nel sancire il suindicato principio di diritto, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto sussistere una situazione di abbandono in relazione ad una vicenda di una minore la cui madre era risultata, all'esito di approfondite consulenze neuropsichiatriche, affetta da "disturbo della personalità di tipo misto", tale da impedirle di assumere un ruolo genitoriale positivo ed adatto per la crescita della bambina, essendosi tra loro instaurata "una relazione distorta, a fondo perverso, di tipo sado - masochistico" gravemente pregiudizievole per il futuro della minore che, fin dai primi giorni di vita, non aveva mai trovato "una madre che sapesse comprendere i suoi bisogni, da quelli puramente alimentari a quelli complessivamente affettivi", così che ben presto i servizi sociali dovettero intervenire, contando sulla collaborazione del padre - e dei suoi parenti -, fino alla morte di questi, evento coincidente con l'assoluto divieto imposto dalla madre a chicchessia di occuparsi della figlia).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)