Sez. 1, Sentenza n. 5325 del 01/06/1994 (Rv. 486838 - 01)
Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Condizioni, situazione di abbandono - In genere | Estremi - Volontà dei genitori di abbandonare il figlio - Esclusione - Anomalie della personalità dei genitori determinanti danni irreversibili allo sviluppo ed all'equilibrio psichico dei minori - Rilevanza.
Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Condizioni, situazione di abbandono - In genere
Perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, non è necessario che da parte dei genitori vi sia una precisa volontà di abbandonare il figlio, ma è sufficiente che i genitori tengano un comportamento, commissivo ovvero omissivo, incompatibile con l'esercizio del diritto dovere loro imposto dall'art. 147 cod. civ. di mantenere, istruire ed educare i figli. Ne consegue che anche le anomalie della personalità dei genitori possono rilevare ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, in quanto si traducano in incapacità di allevare ed educare la prole sempre che dette anomalie abbiano a tal punto coinvolto i minori, da produrre danni irreversibili al loro sviluppo ed al loro equilibrio psichico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)