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Sez. 1, Sentenza n. 10809 del 29/09/1999 (Rv. 530362 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Condizioni - Valutazione della volontà dei genitori di ricomporre il nucleo familiare e della presenza di altre figure parentali - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530362-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

La situazione di abbandono, condizione per la dichiarazione di adottabilità del minore, non ricorre soltanto nell'ipotesi di rifiuto intenzionale o irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali di assistenza, ma anche quale obbiettiva conseguenza di una condotta che, per inadeguatezza nell'esercizio del ruolo parentale, di fatto, per l'irreparabile difetto di quella assistenza morale e materiale indispensabile per il corretto sviluppo della personalità del minore impedisca o esponga a grave rischio il suo sano sviluppo; ai fini del relativo accertamento, il giudice deve tener conto del proposito dei genitori di riparare alle precedenti mancanze, verificando se sussistano fondati motivi per ritenere che i genitori abbiano acquisito consapevolezza dei proprie responsabilità e dei propri compiti e siano pronti ad assumerli; deve altresì tener conto della presenza di altri parenti valutando la loro idoneità a integrare o supplire le figure genitoriali (nella specie, in applicazione di tali principi la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di una minore straniera - ultima di sei figli di immigrati - la cui cura per anni, anche dopo l'affievolimento dei problemi di adattamento della famiglia al nuovo ambiente, era stata integralmente delegata alle istituzioni, ritenendo insussistente una reale e significativa capacità e volontà dei genitori e dei fratelli maggiorenni di farsi carico della congiunta, dato il prolungato distacco, l'assenza di segnali di disagio a causa del medesimo e la mancanza di iniziative per creare le condizioni per un rientro in famiglia della minore).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)