Sez. 1, Sentenza n. 656 del 21/01/2000 (Rv. 533039 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimesse in conto corrente in assenza di apertura di credito - Insoluti addebitati dall'istituto di credito sul medesimo conto - Revocatoria delle rimesse - Ammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Premesso che il castelletto non costituisce una apertura di credito, in quanto comporta soltanto l'impegno della banca ad accettare operazioni di sconto sino ad un certo importo, lo sconto bancario si concreta in un mandato alla banca a riscuotere il titolo ed in un accredito del relativo importo in conto corrente, subordinato alla condizione sospensiva del salvo incasso, con la doppia conseguenza che l'importo dell'accredito in conto corrente non è disponibile se non dopo che il titolo è stato pagato, e che, in caso di mancato pagamento, l'addebito in conto corrente costituisce una mera operazione contabile di storno, non inquadrabile nella ipotesi di compensazione, che presuppone la sussistenza di più rapporti con effettivi debiti e crediti reciproci, e, che, pertanto, non può essere invocata ai fini della esclusione della revocatoria fallimentare nei confronti delle rimesse di cui si tratta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)