Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16134 del 30/07/2015 (Rv. 636483 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento necessario di competenza - Principio di autosufficienza del ricorso - Applicabilità - Conseguenze - Osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il regolamento di competenza è configurato - salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza - come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, sicché, in ossequio al principio di autosufficienza, deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l'art. 47 dello stesso codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata, e, dunque, ai sensi del n. 6 della norma, la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso e ad indicare in quale sede processuale fossero stati prodotti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)