Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009 (Rv. 613342 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. - Specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso - Indicazione della fase in cui il documento è stato prodotto - Necessità - Ulteriore indispensabilità della sua produzione in sede di legittimità ex art. 369, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. - Omissione - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie in tema di regolamento di competenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell'art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (come avvenuto nel caso di specie relativo alla proposizione di un regolamento di competenza avverso un provvedimento di sospensione del processo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)