Sez. L, Sentenza n. 6437 del 29/11/1988 (Rv. 460764 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ENTI DELLA FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ONERE FINANZIARIO RELATIVO A DETTI BENEFICI - MANCATA COPERTURA - CONSEGUENZA - RIVALSA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PER L'ANTICIPAZIONE DEI BENEFICI - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA LEGGE N. 55 DEL 1983 - DIRITTO DI TALI ENTI ALL'INTEGRALE RIMBORSO - SUSSISTENZA - INTERESSI PER I RIMBORSI EFFETTUATI IN RITARDO - ESCLUSIONE - DUBBI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 IN PROPOSITO CON RIFERIMENTO ALL'ART. 81 COST. - INSUSSISTENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ENTI DELLA FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ONERE FINANZIARIO RELATIVO A DETTI BENEFICI - MANCATA COPERTURA - CONSEGUENZA - RIVALSA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PER L'ANTICIPAZIONE DEI BENEFICI - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA LEGGE N. 55 DEL 1983 - DIRITTO DI TALI ENTI ALL'INTEGRALE RIMBORSO - SUSSISTENZA - INTERESSI PER I RIMBORSI EFFETTUATI IN RITARDO - ESCLUSIONE - DUBBI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 IN PROPOSITO CON RIFERIMENTO ALL'ART. 81 COST. - INSUSSISTENZA.*
In tema di benefici combattentistici, la pronuncia n. 92 del 1981 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 nella parte in cui non indica con quali mezzi i cosiddetti enti della finanza pubblica allargata possano far fronte agli oneri finanziari posti a loro carico, ha avuto l'effetto di lasciare temporaneamente priva della possibilità di rivalsa l'anticipazione dei benefici operata dagli enti previdenziali onerati. Tale lacuna è stata colmata dall'art. 30 bis del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (introdotto dalla legge di conversione n. 131 del 1983), che ha provveduto alla copertura finanziaria degli oneri suddetti, con la conseguenza che per effetto di tale norma gli istituti previdenziali hanno riacquistato il diritto all'integrale rimborso - dagli enti datori di lavoro - dei benefici erogati, senza però interessi per i rimborsi effettuati con ritardo, che è imputabile non agli enti debitori ma all'indicata pronuncia d'illegittimità costituzionale, non essendo gli interessi riconoscibili né ai sensi dell'art. 1224 né ai sensi dell'art. 1282 cod. civ. e restandone altresì esclusa la configurabilità come "addizionale della riserva matematica", senza che l'esclusione degli interessi in conseguenza della temporanea inesigibilità del credito possa giustificare ulteriori dubbi di legittimità costituzionale del citato art. 6 della legge n. 824 del 1971 in riferimento all'art. 81 della Costituzione. (V 9271/87, mass n 456454).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 bis, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)