Sez. 2, Sentenza n. 3262 del 08/06/1979 (Rv. 399637 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PROGETTI CONSENTITI - PROGETTI RELATIVI AD OPERE COMPORTANTI L'IMPIEGO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ILLEGITTIMITA - ESECUZIONE DEI CALCOLI DEL CEMENTO ARMATO DA PARTE DI UN INGEGNERE - IRRILEVANZA.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PROGETTI CONSENTITI - PROGETTI RELATIVI AD OPERE COMPORTANTI L'IMPIEGO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ILLEGITTIMITA - ESECUZIONE DEI CALCOLI DEL CEMENTO ARMATO DA PARTE DI UN INGEGNERE - IRRILEVANZA.*
I Geometri, ai sensi dell'art 16 del regolamento professionale di cui al RD 11 febbraio 1929 n 274, possono eseguire progetti, siano essi di massima od esecutivi, solo per "modeste" costruzioni civili e a condizione che le relative opere non comportino l'impiego di conglomerati cementizi - semplici o armati - in strutture statiche e portanti suscettibili di arrecare pericolo per l'incolumita delle persone. Ne e sufficiente che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato di una costruzione e diriga le relative opere per rendere legittima la progettazione effettuata da un geometra, giacche e il professionista competente che deve essere altresi titolare della progettazione, assumendosi la responsabilita dei calcoli delle strutture armate.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)