Sez. 2, Sentenza n. 286 del 13/01/1984 (Rv. 432556 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE DI OPERE EDILIZIE - COMPETENZA DEI GEOMETRI - OPERE IN CEMENTO ARMATO - ESCLUSIONE - ESECUZIONE DEL CALCOLO E DELLA DIREZIONE DI DETTE OPERE, SU RICHIESTA DEL GEOMETRA, DA PARTE DI UN INGEGNERE A CIÒ NON INCARICATO DAL COMMITTENTE - LEGITTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLA ATTIVITÀ DIREZIONALE DEL GEOMETRA - INIDONEITÀ.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE DI OPERE EDILIZIE - COMPETENZA DEI GEOMETRI - OPERE IN CEMENTO ARMATO - ESCLUSIONE - ESECUZIONE DEL CALCOLO E DELLA DIREZIONE DI DETTE OPERE, SU RICHIESTA DEL GEOMETRA, DA PARTE DI UN INGEGNERE A CIÒ NON INCARICATO DAL COMMITTENTE - LEGITTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLA ATTIVITÀ DIREZIONALE DEL GEOMETRA - INIDONEITÀ.*
I Geometri, ai sensi dell'art. 16 del regolamento professionale di cui al R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, possono redigere progetti (di massima o esecutivi) ed assumere la direzione, vigilanza e liquidazione solo per "costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole di limitata importanza" e "modeste costruzioni civili", a condizione che le relative opere non comportino l'impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strutture statiche e portanti astrattamente suscettibili di arrecare pericolo per l'incolumità delle persone. All'infuori di tale caso, la progettazione e direzione dell'opera è riservata alla Competenza degli ingegneri e degli architetti, senza che possa rendere legittime la progettazione e l'attività direzionale del geometra la circostanza che l'effettivo calcolo e la direzione delle opere in cemento armato siano state eseguite, su richiesta del geometra stesso, da un ingegnere a ciò non delegato dal committente, trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. (V 3275/80, mass n 407078; (V 3262/79, mass n 399637; (V 267/79, mass n 396338).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)