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Sez. 3, Sentenza n. 18412 del 14/04/2025 Ud. (dep. 15/05/2025) Rv. 288018-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Violazione degli obblighi di trasmissione degli atti al pubblico ministero - Deducibilità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288018-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, non è deducibile in termini di inosservanza di norma processuale, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione del disposto degli artt. 207 e 241 cod. proc. pen. conseguente alla mancata trasmissione degli atti al pubblico ministero, da parte del giudice, in caso di falsa testimonianza, trattandosi di norme processuali non sanzionate da nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 207 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 241, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Cod. Pen. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)