Sez. L, Sentenza n. 23588 del 20/12/2004 (Rv. 579239 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Coesistenza di più normative collettive di livello secondario - Individuazione del contratto da applicare - Valutazione di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di indennità di malattia prevista dal contratto territoriale integrativo ma non da quello aziendale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'ipotesi in cui coesistano più normative collettive di livello secondario, (quali quella aziendale e quella territoriale)la scelta del contratto collettivo da applicare va risolta alla stregua dell'effettiva volontà delle parti contraenti, e pertanto costituisce valutazione demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.(Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva accolto la domanda del lavoratore di corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo compreso tra il centottantunesimo e il trecentesimo giorno, come previsto dall'accordo territoriale integrativo per la provincia di Bolzano, non risultando dall'esame comparato delle fonti contrattuali che tale materia fosse riservata alla contrattazione aziendale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)