Sez. 4, Sentenza n. 15455 del 26/11/2024 Ud. (dep. 18/04/2025) Rv. 287730-01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Mancata contestazione di un’aggravante - Restituzione degli atti al pubblico ministero – Possibilità – Esclusione – Ragioni – Riconoscimento dell’aggravante non contestata – Possibilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Indicazione.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
In tema di circostanze, il giudice, in assenza della contestazione di un'aggravante, non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata "tamquam non esset" un'aggravante non contestata e, quindi, non oggetto di contraddittorio tra le parti.
Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)