Sez. 1, Sentenza n. 2688 del 03/05/1984 (Rv. 434723 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - PROCEDIMENTO DI ESECUTIVITÀ - SUA PROPONIBILITÀ"EX OFFICIO" - CONTRASTO CON IL DIRITTO DI AZIONE PREVISTO IN FAVORE DELLE PARTI INTERESSATE EX ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - PROCEDIMENTO DI ESECUTIVITÀ - SUA PROPONIBILITÀ"EX OFFICIO" - CONTRASTO CON IL DIRITTO DI AZIONE PREVISTO IN FAVORE DELLE PARTI INTERESSATE EX ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
La proponibilità ex officio del procedimento di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario ricavabile dall'art. 34, comma sesto, del concordato fra l'Italia e la S. Sede e dall'art. 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847, non si pone in contrasto con il diritto di Azione previsto dall'art. 24 cost. In favore delle parti interessate, in quanto tale principio non esclude che la tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive si attui, nell'ambito di particolari procedure ed in considerazione della Rilevanza pubblica degli interessi relativi, ex officio, purché alle parti direttamente interessate sia assicurato il diritto di difesa, la cui garanzia, nel procedimento de quo, richiede l'avviso relativo all'inizio del giudizio e la concreta possibilità della difesa in causa. (V 3201/83, mass n 428107; (Conf 4066/82, mass n 422037; (Conf 6661/81, mass n 417522).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)