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Sez. 2, Sentenza n. 53 del 10/01/1968 (Rv. 330867 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI- NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE - OSSERVANZA DEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330867-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI- NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE - OSSERVANZA DEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*

Qualora l'ordine di integrazione del contraddittorio nella fase di impugnazione sia stato eseguito nel termine fissato, con l'avvenuta consegna in tempo utile all'ufficiale giudiziario dei due esemplari dell'atto da notificare, l'eventuale nullita della notificazione dell'atto di integrazione non rende inesistente o nulla l'impugnazione. Pertanto il giudice di secondo grado, ove abbia riscontrato un vizio che importi nullita della notificazione e la parte non l'abbia sanata con la sua Costituzione, non puo dichiarare l'inammissibilita dell'appello, ma deve fissare un termine perentorio per rinnovare la notificazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)