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Sez. 2, Sentenza n. 1487 del 11/02/1987 (Rv. 450924 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - DIFETTO - MANCANZA DI COLPA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450924-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - DIFETTO - MANCANZA DI COLPA - IRRILEVANZA.*

L'inammissibilità dell'impugnazione, sancita dal secondo comma dell'art. 331 cod. proc. civ. nel caso che nessuna delle parti abbia provveduto, nel termine perentorio fissato dal giudice, alla integrazione del contraddittorio, risponde alla obiettiva esigenza che il procedimento di gravame, ove non possa svolgersi ritualmente e normalmente nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, venga definito in breve tempo mediante la declaratoria di detta inammissibilità. Pertanto, una volta accertata la inosservanza di quel termine, è del tutto irrilevante ricercarne le ragioni al fine di stabilire se essa sia dovuta o meno a colpa di chi doveva provvedere alla integrazione. (V 844/71, mass n 350701; (V 2828/69, mass n 342629; (V 53/68, mass n 330867).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)