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Sez. 2, Sentenza n. 844 del 24/03/1971 (Rv. 350701 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE - OSSERVANZA DEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - FISSAZIONE D'UN TERMINE PER RINNOVARE LA NOTIFICAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350701-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE - OSSERVANZA DEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - FISSAZIONE D'UN TERMINE PER RINNOVARE LA NOTIFICAZIONE - NECESSITA.*

Qualora l'ordine di integrazione del contraddittorio nella fase di primo grado del processo, sia stato dalla parte eseguito nel termine fissato, con la consegna in tempo utile all'ufficiale giudiziario degli esemplari dell'atto da notificare, la eventuale nullita della notificazione dell'atto di integrazione, non rende inesistente o nulla la integrazione e non produce quindi la Estinzione del processò pertanto il giudice che riscontri un vizio della notificazione o la Mancanza di essa, e la parte intimata non si sia spontaneamente costituita, non puo dichiarare l'Estinzione del processo ma deve fissare un termine perentorio per rinnovare la notificazione. (V 53'68, mass n 330867' 2828'69, mass n 342629).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)