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Sez. 2, Sentenza n. 2828 del 25/07/1969 (Rv. 342629 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE - OSSERVANZA DEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342629-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE - OSSERVANZA DEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITA.*

Qualora l'ordine di integrazione del contraddittorio, nella fase di impugnazione, sia stato dalla parte eseguito nel termine fissato, con l'avvenuta consegna in tempo utile all' ufficiale giudiziario dei due esemplari dell'atto da notificare, l'eventuale nullita della notificazione dell'atto di integrazione, non rende inesistente o nulla l'impugnazione. Pertanto, il giudice di secondo grado, ove abbia riscontrato un vizio che importi nullita della notificazione e la parte non l'abbia sanata con la sua Costituzione, non puo dichiarare l'inammissibilita dell'appello, ma deve fissare un termine perentorio per rinnovare la notificazione (artt. 291 e 350 cod.proc.civ.). il principio dell'autoresponsabilita, infatti, sul quale si fonda la legge processuale civile, riposa, nel nostro ordinamento positivo, sul fondamento della colpa (salve le determinazioni specifiche di autoresponsabilita obiettiva), e non puo operare quando non e dato riscontrare alcuna colpa della parte, la quale abbia fatto tutto il possibile, con ogni diligenza perche l'atto di integrazione del contraddittorio fosse ritualmente e tempestivamente notificato. (V 53/68 mass n 330867 636/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)