Sez. 3, Sentenza n. 658 del 22/01/1997 (Rv. 501951 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Interessi di un credito certo ma non liquido liquidati con la sentenza di primo grado - Esigibilità - Alla data della pronuncia - Ammissibilità - Richiesta di interessi anatocistici su detti interessi mediante domanda formulata in appello - Ammissibilità - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
La norma dell'art. 1283 cod. civ., secondo la quale possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale solo gli interessi scaduti, va interpretata nel senso che gli interessi di un credito certo ma non liquido, pur maturando nel corso del giudizio promosso per la sua liquidazione, scadono in senso tecnico, cioè divengono esigibili, solo con la pronuncia giudiziale e solo da tale data producono interessi (anatocistici). Questi ultimi possono essere richiesti con apposita domanda formulata in sede di appello, ai sensi del secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., sempreché si tratti di debito di interessi semplici dovuti per almeno sei mesi e con decorrenza degli interessi composti dalla domanda medesima, in ragione del principio per cui la durata del processo non deve ritorcersi in danno della parte vittoriosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)