Sez. 3, Sentenza n. 5341 del 05/03/2009 (Rv. 606998 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Vendita immobiliare e successiva aggiudicazione - Omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione - Nullità - Sussistenza - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata, pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell'ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita posto che detta omissione impedisce all'esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall'art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogni qualvolta detto diritto sia funzionale all'esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell'esecutato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)