Sez. 3, Sentenza n. 10685 del 14/12/1994 (Rv. 489175 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO | Obbligo - Violazione - Conseguente obbligazione risarcitoria - Debito di valore - Configurabilità - Conseguenze.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO
La responsabilità del locatore per la violazione dell'obbligo di mantenere la cosa locata in "istato da servire all'uso convenuto"(art. 1575 cod. civ.) da luogo ad una obbligazione risarcitoria che, al pari di ogni analoga obbligazione contrattuale o extracontrattuale, configura un debito di valore automaticamente rivalutabile sino alla data della liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)