Sez. 2, Sentenza n. 3694 del 28/05/1983 (Rv. 428597 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA ILLECITO AQUILIANO OVVERO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - NATURA - DEBITO DI VALORE - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITÀ ANCHE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA ILLECITO AQUILIANO OVVERO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - NATURA - DEBITO DI VALORE - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITÀ ANCHE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE.*
L'obbligazione avente per oggetto il risarcimento del danno, sia che questo derivi da illecito aquiliano che da inadempimento contrattuale e quand'anche il danno medesimo consista nella perdita di una somma di danaro, come nel caso in cui esso si identifichi in un mancato guadagno, configura un debito di valore, con la conseguenza che, eccettuata la particolare previsione dell'art. 1224 cod. civ. in tema di obbligazioni pecuniarie, il giudice deve tener conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria, ancorché non prevedibile dal debitore, verificatasi sino alla data della relativa decisione, in quanto l'integrale ed effettiva reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, alla quale il risarcimento è preordinato, può essere conseguita solo tenendo conto di tale svalutazione. (Conf 3830/82, mass n 421798; (Conf 693/82, mass n 418482; (Conf 6567/80, mass n 410358).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)