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Sez. 2, Sentenza n. 4445 del 27/07/1984 (Rv. 436348 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA ILLECITO AQUILIANO OVVERO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - NATURA - DEBITO DI VALORE - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436348-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA ILLECITO AQUILIANO OVVERO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - NATURA - DEBITO DI VALORE - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTO - OBBLIGATORIETÀ.*

L'obbligazione avente per oggetto il risarcimento del danno, sia che questo derivi da illecito aquiliano che da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria verificatasi fino alla data della relativa decisione, in quanto l'integrale ed effettiva reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, alla quale il risarcimento è preordinato, può essere conseguita solo tenendo conto di tale svalutazione. (Conf 3694/83, mass n 428597; (Conf 693/82, mass n 418482; (Conf 6567/80, mass n 410358).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)