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Sez. L, Sentenza n. 5517 del 04/06/1999 (Rv. 527072 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Indennizzabilità - Condizioni - Occasione di lavoro - Specificità del rischio - Necessità - Rischio comune e generico relativo agli spostamenti - Infortuni dipendenti dall'uso del mezzo pubblico per il percorso casa - lavoro - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527072-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

In tema di infortuni sul lavoro, la particolare figura dell'infortunio "in itinere", non prevista dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata in occasione di lavoro, e pertanto meritevole di tutela, soltanto quando sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro, per cui non è sufficiente, ai fini della indennizzabilità dell'infortunio, il rischio comune e generico connesso all'attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico, funzionalmente collegato all'attività lavorativa. Ne consegue che, in particolare, non può ritenersi sussistente il requisito essenziale dell'occasione di lavoro in caso di uso normale del mezzo pubblico adeguato a coprire il percorso di andata e ritorno tra casa e luogo di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)