Sez. 4, Ordinanza n. 45160 del 04/10/2005 Cc. (dep. 13/12/2005) Rv. 232910 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Determinazione della pena - Pena illegale - Patteggiamento - Potere di rettifica della pena da parte del giudice di legittimità - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO
In tema di patteggiamento, la Corte di cassazione può direttamente ricondurre nei limiti legali la sanzione inflitta in misura illegale qualora venga in considerazione un mero errore materiale o di calcolo, al fine proprio di assicurare la prevalenza della volontà sostanziale delle parti su quella formale sempre che la sanzione possa essere rettificata nella misura legale senza sostanziali involuzioni in bonam o in malam partem. (Nella specie, relativa a patteggiamento con applicazione della pena della reclusione "nella misura di anni tre e mesi sei", la Corte ha direttamente provveduto a rideterminare la pena in "anni tre, mesi sette e giorni dieci").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)