diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2192 del 16/02/2012 (Rv. 621810 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Obiettiva incertezza normativa - Nozione - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621810-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso del contribuente che, in ordine alle sanzioni per recupero a tassazione di contributi incassati ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488 sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, riteneva applicabile l'esimente di cui agli artt. 6 del d.P.R. 18 dicembre 1997, n. 472 e 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sul presupposto che sulla materia non si fosse formata una giurisprudenza consolidata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST., Legge 19/12/1992 num. 488 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)