Sez. 6, Sentenza n. 13067 del 08/02/2005 Cc. (dep. 11/04/2005) Rv. 232270 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - IN GENERE | Competenza a nominare il custode e a decidere le questioni che attengono alla conservazione e gestione dei beni in sequestro - Giudice competente.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - IN GENERE
Nel corso della fase delle indagini preliminari spetta al giudice che dispone il sequestro preventivo nominare il custode dei beni sequestrati e risolvere le questioni concernenti la gestione dei beni in sequestro in quanto egli è il giudice funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed alla esecuzione della misura cautelare in base alla disposizione dell'art. 665 cod. proc. pen. che individua anche il giudice competente a provvedere sulle medesime questioni nel caso in cui la permanenza del sequestro si protragga oltre la fase delle indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)