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Sez. 6, Sentenza n. 13067 del 08/02/2005 Cc. (dep. 11/04/2005) Rv. 232270 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - IN GENERE | Competenza a nominare il custode e a decidere le questioni che attengono alla conservazione e gestione dei beni in sequestro - Giudice competente.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232270-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - IN GENERE

Nel corso della fase delle indagini preliminari spetta al giudice che dispone il sequestro preventivo nominare il custode dei beni sequestrati e risolvere le questioni concernenti la gestione dei beni in sequestro in quanto egli è il giudice funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed alla esecuzione della misura cautelare in base alla disposizione dell'art. 665 cod. proc. pen. che individua anche il giudice competente a provvedere sulle medesime questioni nel caso in cui la permanenza del sequestro si protragga oltre la fase delle indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)