Sez. L, Sentenza n. 4044 del 27/06/1980 (Rv. 407959 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - VERSAMENTI EFFETTUATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR N 818 DEL 1957 - IRREGOLARITA - SANATORIA - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA DIVENUTA NULLA ED INEFFICACE PER LA CADUCAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA A CAUSA DELLA MANCANZA DI UN RAPPORTO LAVORATIVO PREVIDENZIALMENTE TUTELABILE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - VERSAMENTI EFFETTUATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR N 818 DEL 1957 - IRREGOLARITA - SANATORIA - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA DIVENUTA NULLA ED INEFFICACE PER LA CADUCAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA A CAUSA DELLA MANCANZA DI UN RAPPORTO LAVORATIVO PREVIDENZIALMENTE TUTELABILE - ESCLUSIONE.*
La sanatoria prevista dagli artt 8 e 16 del DPR 26 aprile 1957 n 818 presuppone l'irregolarita dei versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto, in quanto rispondenti a classi di contributi diversi da quelli effettivamente dovuti o a tipi di attivita lavorativa diversa da quella effettivamente prestata. Detta sanatoria non puo trovare applicazione quando la contribuzione volontaria, legittimamente versata perche autorizzata dall'INPS, sia diventata nulla ed inefficace per la caducazione della contribuzione obbligatoria, prodotta da carenza del suo necessario presupposto, cioe da insussistenza di un rapporto lavorativo previdenzialmente tutelabile o dall'essere un lavoratore sottoposto all'Obbligo legale di Assicurazione presso ente di previdenza diverso dall'INPS. In tali ipotesi l'art 8 non trova applicazione e diventano nulli ed inefficaci i contributi volontari versati, salvo l'Obbligo dell'INPS di restituire le somme indebitamente percepite. (V 855/80, mass n 404297; (V 1223/78, mass n 390577).*
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)