Sez. 5, Sentenza n. 10964 del 14/05/2007 (Rv. 599220 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi non regolarmente registrati - Deducibilità - Obbligo di registrazione dei costi ex art. 75, sesto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Abrogazione - Conseguenza - Automatica deducibilità - Esclusione - Prova - Anche con mezzi diversi dalle scritture contabili - Possibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi e con riguardo ai costi d'impresa non regolarmente registrati ai sensi dell'art. 2215 cod. civ., l'abrogazione (ad opera dell'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 917) del sesto comma dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - che precludeva l'ammissione in deduzione dei costi la cui registrazione era stata omessa o eseguita irregolarmente -, non comporta l'automatica deducibilità di tali costi ma, non incidendo sull'ordinario criterio di distribuzione dell'onere della prova, soltanto la possibilità, prima assolutamente preclusa al contribuente, di provarli anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, purché rispondenti ai requisiti fissati al quarto comma dello stesso art. 75.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 09/12/1996 num. 695 art. 5, Cod. Civ. art. 2215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)