Sez. 5, Sentenza n. 10090 del 11/07/2002 (Rv. 555660 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi - Deducibilità - Cause ostative - Obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili ex art. 22 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Violazione - Rilevanza - Esclusione - Obbligo di registrazione dei costi ex art. 75, comma sesto, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Abrogazione ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 695 del 1996 - Applicabilità di tale nuova disciplina ai giudizi pendenti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, in presenza dei requisiti indicati nell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è preclusa né dalla violazione degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili, di cui all'art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (risolvendosi tale violazione nell'impossibilità per l'imprenditore di giovarsi della prova documentale per dimostrare l'esistenza di un fatto a sè vantaggioso - laddove sia gravato del relativo onere -, ma non assumendo rilievo allorché il verificarsi di tale fatto non sia contestato), né dall'omessa o irregolare registrazione dei costi, atteso che il relativo obbligo, previsto dall'art. 75, comma sesto, del citato d.P.R. n. 917 del 1986 - la cui violazione precludeva la possibilità di provare l'esistenza di costi altrimenti deducibili -, è stato abrogato dall'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, e tale nuova disciplina trova applicazione anche nei procedimenti pendenti.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 22, DPR 09/12/1996 num. 695 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)