Sez. 1, Sentenza n. 14003 del 14/12/1999 (Rv. 532160 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Dottori Commercialisti - Contributi previdenziali - Versamenti integrativi ex art. 29 della legge n. 21 del 1986 - Deducibilità nella misura prevista dall'art. 10, lett. m) del d.P.R. n. 597/73 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI
La facoltà che l'art. 29 della legge n. 21 del 1986 riconosce agli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza dei Dottori Commercialisti di procedere, previa presentazione di apposita domanda, a "versamenti integrativi del contributo soggettivo annuo" non dà luogo, ove esercitata, al versamento di contributi previdenziali "in ottemperanza a disposizioni di legge" previsto dall'art. 10, lett. i) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 10 CORTE COST., Legge 29/01/1986 num. 21 art. 29, Legge 29/01/1986 num. 21 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)