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Sez. 5, Sentenza n. 5719 del 18/04/2001 (Rv. 546041 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Dottori Commercialisti - Contributi previdenziali - Versamenti integrativi ex art. 29 legge n. 21/1986 - Deducibilità nella misura prevista dall'art. 10, lett. m) del d.P.R. n. 597/1973 - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546041-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI

La facoltà che l'art. 29 della legge n. 21 del 1986 riconosce agli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza dei Dottori Commercialisti di procedere, previa presentazione di apposita domanda, a "versamenti integrativi del contributo soggettivo annuo" non da luogo, ove esercitata, al versamento di contributi previdenziali "in ottemperanza a disposizioni di legge" previsto dall'art. 10, lett. i) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 10 CORTE COST., Legge 29/01/1986 num. 21 art. 10, Legge 29/01/1986 num. 21 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)