Sez. 5, Sentenza n. 43596 del 17/07/2018 Ud. (dep. 02/10/2018) Rv. 274013 - 02
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - INUTILIZZABILITÀ | Prove - Inutilizzabilità - Giudizio di Appello - Rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile - Condizioni -Fattispecie
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - INUTILIZZABILITÀ
Il giudice di appello può procedere alla rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile, allorché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto probatorio, ma dalla violazione di regole attinenti all'assunzione della prova. (Fattispecie in tema di dichiarazioni predibattimentali di cittadini stranieri, assunte ai sensi dell'art. 512 cod. pen. in primo grado e ritenute erroneamente dal giudice d'appello inutilizzabili "tout court" - in ragione del fatto che i denuncianti sin dall'inizio avevano espresso la volontà di lasciare l'Italia - senza, invece, procedere alla doverosa verifica sulla possibilità di rinnovazione della prova stessa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)