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Sez. 2, Sentenza n. 23627 del 20/06/2006 Ud. (dep. 06/07/2006) Rv. 234997 - 01

PROVE - INUTILIZZABILITÀ | Rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234997-01

PROVE - INUTILIZZABILITÀ

È ammissibile la rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile dal giudice di appello, allorché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto probatorio ex art. 191 cod. proc. pen., ma dalla violazione di regole attinenti all'assunzione della prova; ne consegue che il giudice di appello ha il potere, ex art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, allo scopo di assumere detta prova nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto la illegittimità della rinnovazione delle dichiarazioni che i coimputati nel medesimo reato avevano reso a proprio carico, in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma secondo, lett. c). La Corte, nell'escludere che la fattispecie concreta richiedesse l'avviso e che quindi la rinnovazione dell'atto fosse necessaria, ha enunciato il principio di diritto indicato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)