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Sez. 5, Sentenza n. 202 del 13/12/2005 Ud. (dep. 05/01/2006) Rv. 233027 - 01

PROVE - INUTILIZZABILITÀ | Rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233027-01

PROVE - INUTILIZZABILITÀ

È ammissibile la rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile dal giudice di appello, allorché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto probatorio, ex art. 191 cod. proc. pen., ma dalla violazione di regole attinenti all'assunzione della prova; ne consegue che il giudice di appello ha il potere, ex art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, allo scopo di assumere detta prova nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che - previa declaratoria della inutilizzabilità della deposizione del consulente del P.M., di cui in primo grado si era data lettura senza il consenso dell'imputato e a seguito del mutamento del giudice - ha disposto la rinnovazione del dibattimento al fine di escutere detto consulente nel contraddittorio delle parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)