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Sez. 6, Sentenza n. 24260 del 16/04/2003 Cc. (dep. 04/06/2003) Rv. 226990 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso proposto dalla persona offesa - Condanna della stessa persona offesa al pagamento di spese e sanzione - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226990-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Nei casi in cui ne venga dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, anche la persona offesa, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen., può essere condannata al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, atteso che, pur non potendo essere qualificata come parte processuale in senso tecnico, la stessa persona offesa è pur sempre considerata "parte privata" dalla legge processuale. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza di archiviazione del giudice per le indagini preliminari e dichiarato inammissibile per causa riconducibile al comma terzo dell'art. 606 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 101 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)