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Sez. 1, Sentenza n. 13096 del 10/12/1992 (Rv. 479975 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere | Società di capitali - Scioglimento - Esistenza o gravità della causa di scioglimento della società - Disaccordo tra i soci - Sussistenza - Liquidatori - Nomina da parte del Presidente del Tribunale - Provvedimento - Natura - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479975-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere

La nomina dei liquidatori di una società di capitali da parte del presidente del tribunale, adito ai sensi dell'art. 2450, terzo comma cod. civ., è possibile quando tra i soci non vi sia disaccordo sull'esistenza o anche sulla gravità della causa di scioglimento delle società. In difetto di tale presupposto, il suddetto provvedimento si configura come una sentenza in senso sostanziale ed è, perciò, suscettibile d'impugnazione, ai sensi dell'art. 111 della costituzione, con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)