Sez. 5 - , Sentenza n. 13781 del 22/05/2019 (Rv. 653950 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE | Impianto di depurazione - Inutilizzabilità - Canone - Debenza - Esclusione – Fondamento.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE
Il canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque dei rifiuti di insediamenti industriali, di cui agli artt. 16 e ss. della l. 319 del 1976 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui all'art. 3 del d.l. n. 38 del 1981, conv. dalla l. n. 38 del 1981), non è dovuto ove sia accertata l'impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione, che costituisce il presupposto del tributo.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 396 art. 16, Legge 10/05/1976 num. 376 art. 17, Legge 10/05/1976 num. 376 art. 17, Decreto Legge 28/02/1981 num. 38 art. 3, Legge 23/04/1981 num. 1253 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)