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Sez. 5, Sentenza n. 4057 del 27/02/2015 (Rv. 634739 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Determinazione - Contributi erogati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale - Inclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634739-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, i contributi erogati, prima dallo Stato e poi dalle Regioni, agli enti o aziende di trasporto pubblico locale per ripianare i disavanzi di esercizio, sebbene non assoggettati alle imposte sui redditi, concorrono al calcolo della base imponibile, anche se corrisposti in epoca anteriore al 31 dicembre 2002, a meno che l'esclusione dalla base imponibile IRAP sia contemplata dalle relative leggi istitutive, con la previsione espressa della specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione, non essendo sufficiente a tal fine l'affermazione dell'imprenditore di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/12/1997 num. 446 art. 11 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 506 art. 1 com. 1, Decreto Legge 09/12/1986 num. 833 art. 3 com. 1, Decreto Legge 24/09/2002 num. 209 art. 3 com. 2 n. 5, Legge 06/02/1987 num. 18, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 5 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)