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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29192 del 12/11/2019 (Rv. 655912 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Contributi erogati a norma di legge - Esclusione dalla base imponibile - Condizioni - Correlazione con componenti negativi non deducibili - Necessità - Costo indeducibile astrattamente considerato dalla legge come costo economico standard - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655912-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

L'art. 5, comma 3, della l. n. 289 del 2002 ha interpretato autenticamente l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, nel senso che sono soggetti ad IRAP pure i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi ed anche se corrisposti in epoca antecedente al 31 dicembre 2002, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che, ai sensi del cit. art. 11, comma 3, devono essere esclusi dal calcolo per la determinazione della base imponibile dell'IRAP i soli contributi di cui la legge preveda espressamente l'erogazione in correlazione a un componente negativo indeducibile, senza che l'indicazione normativa possa essere surrogata dal fatto che un determinato costo indeducibile sia astrattamente considerato dalla legge come costo economico standard nella formula di determinazione dell'ammontare dei contributi. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato l'imponibilità ai fini dell'IRAP dei contributi regionali, esenti dall'IRPEG, erogati all'Azienda Siciliana Trasporti s.p.a. in base alle l.reg. Sicilia n. 68 del 1983 e n. 46 del 1997 che avevano delegato a stabilire il costo economico standardizzato del servizio l'organo amministrativo, il quale aveva poi istituito la correlazione tra tale costo, cui era commisurato il contributo, e il costo del personale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 14/06/1983 num. 68, Legge Reg. Sicilia 24/12/1997 num. 46 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)