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Sez. 3, Sentenza n. 35365 del 18/12/2023 (Rv. 669752 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INATTIVITA' DELLE PARTI | Sequestro conservativo - Conversione in pignoramento - Adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c. - Natura - Omessa o tardiva esecuzione - Conseguenze - Estinzione della procedura esecutiva - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità - Fattispecie. ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - SEQUESTRO CONSERVATIVO: CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO - In genere. PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO - In genere.
Stato
decisa il 2023-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669752-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INATTIVITA' DELLE PARTI

Ai sensi dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando il creditore sequestrante ottiene una condanna dotata di esecutorietà e da tale momento inizia il processo di esecuzione forzata, del quale le formalità prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c. (deposito e annotazione della decisione esecutiva) costituiscono atti di impulso da compiersi nel termine perentorio prescritto dalla legge; ne consegue che la mancata o tardiva esecuzione dei predetti adempimenti non integra un vizio - da far valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. - del pignoramento o dell'espropriazione forzata con esso iniziata, bensì un'inattività della parte comportante l'estinzione della procedura a norma dell'art. 630 c.p.c., rispetto alla quale è dato esclusivamente il rimedio del reclamo. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito - di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla debitrice esecutata per denunziare la tardiva esecuzione degli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., compiuti dal deposito della sentenza penale definitiva e non dalla lettura del dispositivo - in quanto l'opposto provvedimento del giudice dell'esecuzione, che aveva respinto l'istanza di sospensione e disposto la prosecuzione del processo, era da qualificare come rigetto dell'eccezione di estinzione e, pertanto, impugnabile unicamente col reclamo ex art. 630 c.p.c., non già con l'opposizione agli atti esecutivi, insuscettibile di conversione in reclamo).

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 686, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)