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Sez. L, Sentenza n. 854 del 23/01/2012 (Rv. 620718 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Ricostruzione della posizione assicurativa in caso di licenziamento intimato per motivi politici, sindacali o religiosi, ex art. 1 legge n. 36 del 1974 - Tutela negata in sede amministrativa - Tutela giudiziale - Ammissibilità - Onere della prova - Estensione.
Stato
decisa il 2012-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620718-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

Per l'accertamento degli estremi del licenziamento intimato per motivi politici, sindacali o religiosi, considerato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1974 n. 36 ai fini della ricostruzione della posizione assicurativa, e che può essere domandato in sede giudiziale anche quando quest'ultima tutela sia stata negata in sede amministrativa, non è sufficiente la sola appartenenza del lavoratore a un partito politico, a un movimento religioso o a un sindacato, ovvero la sua semplice partecipazione alle correlative attività, dato che su questi elementi, peraltro valutabili in senso indiziario, la legge non fonda alcuna presunzione né assoluta né relativa di licenziamento discriminatorio.

Riferimenti normativi: Legge 15/02/1974 num. 36 art. 1 CORTE COST., Legge 15/02/1974 num. 36 art. 5, Legge 15/02/1974 num. 36 art. 7, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)