Sez. L, Sentenza n. 310 del 16/01/1996 (Rv. 495439 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Ricostruzione della posizione assicurativa in caso di licenziamento intimato per motivi politici, sindacali o religiosi, ex art. 1 legge n. 36 del 1974 - Onere della prova - Estensione - Contesto storico-politico - Rilevanza decisiva - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
Per l'accertamento degli estremi del licenziamento intimato per motivi politici, sindacali o religiosi, considerato dall'art. 1 legge 15 febbraio 1974 n. 36 ai fini della ricostruzione della posizione assicurativa, non è sufficiente la sola appartenenza del lavoratore ad un partito politico, ad un movimento religioso (diversi da quelli del datore di lavoro), o a un sindacato, ovvero la sua semplice partecipazione, anche se impegnata, ad attività sindacali, visto che su questi elementi non può fondarsi neanche la presunzione relativa di una motivazione politico-sindacale del recesso (che è invece onere del lavoratore dimostrare), a fronte di quella, apparentemente legittima, addotta dal datore di lavoro, così come non può attribuirsi decisivo rilievo al contesto storico-politico o di massa in cui il licenziamento si sia verificato. (Nella specie l'attore, in riferimento ad un programmato licenziamento di circa 2000 unità lavorative per esigenze postbelliche di riconversione produttiva, aveva usufruito di dimissioni incentivate. La S.C. ha annullato la sentenza impugnata, con cui la domanda era stata accolta, perché carente di giustificazione probatoria circa una motivazione illecita dell'inserimento dell'interessato nell'annunciato licenziamento collettivo e la indiretta coartazione delle sue dimissioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1345, Legge 15/02/1974 num. 36 art. 1 CORTE COST., Legge 15/02/1974 num. 36 art. 7, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)