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Sez. 3, Sentenza n. 2105 del 05/05/1989 (Rv. 462683 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE ARBITRALE DELL'INDENNITÀ - OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE - DEBITO DI VALUTA.*
Stato
decisa il 1989-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462683-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE ARBITRALE DELL'INDENNITÀ - OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE - DEBITO DI VALUTA.*

In tema di Assicurazione contro i danni, qualora le parti devolvano ad arbitri non soltanto la Determinazione del valore del pregiudizio sofferto dall'assicurato, ma anche la sua quantificazione in espressione monetaria, con la liquidazione della somma di denaro dovuta dall'assicuratore a titolo d'indennità, l'obbligazione di quest'ultimo si trasforma, per effetto di detta liquidazione, da debito di valore in debito di valuta, in quanto ha ad oggetto una entità pecuniaria certa e determinata, con la conseguenza che la obbligazione medesima non è più soggetta ad automatica rivalutazione monetaria, bensì resta disciplinata dal regime normativo delle obbligazioni pecuniarie. (V 1582/80, mass n 405151; (Conf 1506/80, mass n 405061).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1908

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)