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Sez. 1, Sentenza n. 903 del 28/04/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154503 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE FATTA AL CANCELLIERE DELLA CORTE DI APPELLO CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 4 LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423 - SPECIALITÀ DELLA NORMA - DEROGA ALL'ART. 198 PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154503-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE FATTA AL CANCELLIERE DELLA CORTE DI APPELLO CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 4 LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423 - SPECIALITÀ DELLA NORMA - DEROGA ALL'ART. 198 PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA.*

In virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in materia di impugnazione dei provvedimenti concernenti le misure di prevenzione, si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti le misure di sicurezza. Ne consegue che l'appello avverso l'applicazione delle citate misure di prevenzione è disciplinato dall'art. 640 terzo comma cod. proc. pen., che è norma speciale rispetto alla regola generale di cui all'art. 198 primo comma cod. proc. pen.. pertanto, la relativa dichiarazione di impugnazione va presentata alla cancelleria della Corte di appello competente per territorio e non già secondo la modalità prevista e prescritta dall'art. 198 primo comma citato. (V mass n 122024 Sezioni Unite).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. art. 640 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 641 com. 2, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)