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Sez. L, Sentenza n. 14771 del 04/06/2008 (Rv. 603374 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Per giusta causa - Art. 2119 cod. civ - Applicabilità - Limiti - Specificità del rapporto - Intensità del legame fiduciario - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603374-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE

L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ., in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto adeguatamente motivata la lesione del rapporto fiduciario attesa la stipulazione, da parte dell'agente, di due polizze sulla base di false attestazioni dello stato di rischio, in violazione delle disposizioni sulle verifiche da effettuare già diramate dalla società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)