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Sez. L, Sentenza n. 24367 del 01/10/2008 (Rv. 604963 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE | Contratto d'opera - Recesso - Per giusta causa - Art. 2119 cod. civ. - Applicabilità - Valutazione da parte del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604963-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE

L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 cod. civ., in relazione al rapporto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto d'opera, ove vi sia un fatto imputabile ad una delle parti che impedisca la prosecuzione anche temporanea del rapporto, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie, il committente aveva mutato il contesto nel quale l'obbligazione doveva essere eseguita in modo tale da snaturarne oggetto e contenuto, ed aveva preteso l'adempimento di una obbligazione diversa e più onerosa da quella assunta, con obblighi di collaborazione, se non di sott'ordinazione, originariamente non contemplati; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che tale condotta, in quanto volta ad incidere sulle condizioni originariamente pattuite, da ritenersi essenziali in ragione della natura dell'incarico che era stato accettato, costituisse un inadempimento grave alle obbligazioni assunte con il contratto e legittimasse il recesso per giusta causa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)