Sez. 1, Sentenza n. 4634 del 16/10/1978 (Rv. 394301 - 01)
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - VALORE DELLA PORZIONE RESIDUA DELL'IMMOBILE-DETERMINAZIONE-CARATTERE TASSATIVO-ESCLUSIONE-DISCIPLINA EX ART 40 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 AUMENTO DELL'IMPORTO DEL VALORE DELLA PARTE ESPROPRIATA CALCOLATO CON QUELLO DELLA SVALUTAZIONE DELLA PORZIONE RESIDUA - LEGITTIMITA.*
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - VALORE DELLA PORZIONE RESIDUA DELL'IMMOBILE-DETERMINAZIONE-CARATTERE TASSATIVO-ESCLUSIONE-DISCIPLINA EX ART 40 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 AUMENTO DELL'IMPORTO DEL VALORE DELLA PARTE ESPROPRIATA CALCOLATO CON QUELLO DELLA SVALUTAZIONE DELLA PORZIONE RESIDUA - LEGITTIMITA.*
In tema di espropriazione parziale, l'art 40 della legge 25 giugno 1865 n 2359, secondo il quale l'indennita va determinata sottraendo dal valore dell'intero immobile, prima dell'espropriazione, quello, posteriore ad essa, della porzione residua, non impone al giudice un inderogabile criterio aritmetico, ma intende solo disporre che, al fine indicato, deve tenersi conto del deprezzamento subito, per effetto dell'espropriazione, dalla parte non espropriata del fondo. Pertanto, non viola detta norma il giudice che consegua quel risultato, anziche procedendo all'indicata sottrazione, calcolando la svalutazione subita dalla porzione residua, in relazione alla sua obiettiva consistenza dopo l'espropriazione, ed aggiungendo il relativo importo a quello del valore della parte espropriata. (Conf 2635/72, mass n 360195).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)