Sez. 2, Sentenza n. 21235 del 05/10/2009 (Rv. 610199 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Determinazione - Criteri - Convenzione tra le parti - Rilevanza primaria - Criteri suppletivi - Rilevanza in caso di assenza di pattuizione - Art. 36 Cost. - Applicabilità - Esclusione - Norme sull'inderogabilità delle tariffe professionali - Rilevanza sul piano generale - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari (quale, per gli ingegneri ed architetti, quello contenuto nella legge 5 maggio 1976, n. 340) non importa la nullità, ex art. 1418, primo comma, cod. civ., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 05/05/1976 num. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)