Sez. 3, Sentenza n. 27702 del 13/06/2001 Ud. (dep. 10/07/2001) Rv. 219646 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Determinazione concordata della pena ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. - Pena illegale - Individuazione certa della volontà delle parti - Annullamento senza rinvio con eliminazione della pena illegale - Possibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
In tema di patteggiamento, qualora venga determinata in seguito all'accordo delle parti ai sensi degli artt. 444 o 599 cod. proc. pen. una pena illegale, deve ritenersi venuto meno l'accordo e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, a meno che sia possibile accertare in maniera inequivoca e sulla base di dati oggettivi la volontà delle parti, nel qual caso la Corte di Cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena eliminando quella illegale. (In applicazione di tale principio la corte, in una fattispecie relativa al reato di trasporto e smaltimento abusivo di rifiuti, ha eliminato la pena detentiva già fissata ex art. 599 cod. proc. pen. nel minimo edittale unitamente alla pena pecuniaria, deducendo da tale circostanza che, ove le parti non fossero incorse in errore, avrebbero certamente concordato la sola pena pecuniaria nel minimo edittale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)